CIRCOLARE N. 11/2010 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – INCOMPATIBILITÀ
In merito all’argomento in oggetto ricorderete che l'art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha modificato l’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella sua nuova formulazione, prevede che: “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.
Al riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica, considerati i numerosi quesiti pervenuti, ha pubblicato il testo di una nuova circolare la n. 11/2010 del 6 agosto 2010, in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti, con lo scopo di “fornire alcune indicazioni generali ai fini di un’omogenea applicazione della disposizione”.
La nuova circolare affronta questo delicato e sensibile argomento in modo schematico e molto articolato, entrando nel merito in particolare su: la finalità della norma, l’ambito soggettivo e oggettivo, l’ambito temporale di applicazione, la dichiarazione di notorietà dell’interessato e l’inosservanza delle norma.
I soggetti interessati
Tra le altre cose, viene chiarito che la semplice iscrizione del dirigente ad un sindacato e/o ad un partito politico non configura alcuna incompatibilità, che scatta invece quando il ruolo rivestito nell'organizzazione sindacale e/o politica di appartenenza implica funzioni direttive formalmente attribuite a qualsiasi livello: nazionale, regionale, provinciale o aziendale. Per far scattare il conflitto di interessi, precisa sempre la circolare, “sono richiesti la partecipazione alle scelte dell'organizzazione e lo svolgimento, come da statuto o da atto costitutivo, di compiti di reale impulso all’attività mediante la decisione, l’adozione e l’esternazione di atti gestionali”. Incompatibilità prevista anche per i componenti eletti delle Rsu poiché, secondo la circolare, sono eletti sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali.
Al riguardo sono messi sullo stesso piano chi ricopre un ruolo direttivo in un sindacato e/o in un partito con chi abbia o abbia avuto nei due anni precedenti “rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza” con le organizzazioni sindacali e/o politiche. Sempre la circolare chiarisce quali siano le collaborazioni che fanno scattare il divieto: sono quelle oggetto di lavoro autonomo, che si traducono in rapporti continuativi o di lavoro a progetto, e oggetto di lavoro subordinato, per la cui prestazione è previsto un compenso. Pertanto, non sono ritenute rilevanti eventuali collaborazioni a titolo gratuito.
La situazione di incompatibilità dovuta alla circostanza di rivestire una carica in organizzazione sindacale e/o in partiti politici e/o di avere collaborazioni continuative con le organizzazioni non è rimovibile, e resterà tale anche se l’interessato dovesse dimettersi dal sindacato e/o dal partito. Perché solo il decorso del tempo previsto (due anni) renderà possibile il conferimento dell'incarico nella pubblica amministrazione.
Le sanzioni applicate
Nel caso in cui dovesse emergere una situazione di incompatibilità, ferme restando le eventuali sanzioni per falsa dichiarazione (art. 76 del dpr 445/2000), l'amministrazione dovrà avviare il procedimento disciplinare che potrà concludersi con il licenziamento senza preavviso quando c'è stato un falso documentale. La responsabilità potrà estendersi anche al soggetto che ha conferito l'incarico il quale avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione ostativa, svolgendo i relativi accertamenti.
L’ambito di applicazione
La norma in esame si applica agli incarichi conferiti a partire dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009, ma solo nelle amministrazioni pubbliche dello stato. Per tutte le altre pubbliche amministrazioni, enti locali e regioni, la norma vale comunque come disposizione di principio per adeguare i relativi ordinamenti.
Ciò detto, occorre sottolineare ancora un aspetto molto importante che la stessa circolare, nell’individuare le “strutture deputate alla gestione del personale”, ha voluto precisare in modo chiaro e inequivocabile: quali sono gli uffici e servizi dove si applica tale incompatibilità. A tale proposito il termine “deputate” è da riferirsi ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la specifica competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione. Dunque, sono esclusi tutti gli altri servizi e uffici che, tra le altre competenze svolgono anche l’attività di gestione del personale assegnato (ad esempio: Direttori di dipartimento, di strutture complesse o semplici Segretari Generali ect…) e, in generale, le amministrazioni di dimensioni ridotte a cui fanno capo tutte le competenze di gestione, tra cui quella relativa al personale assegnato.
In sostanza, questa prescrizione di incompatibilità riguarda solamente le strutture del personale, siano esse di livello generale o non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali, compreso il potere di rappresentanza quale delegazione trattante per l’amministrazione eventualmente attribuito. Anzi, al fine di una applicazione più oggettiva e trasparente della norma la stessa circolare invita ciascuna amministrazione ad individuare, per mezzo del regolamento aziendale o altro atto amministrativo, uffici e servizi per le quali sussiste il regime della incompatibilità.
La nostra federazione conferma gli aspetti negativi della norma già rilevati nelle elaborazioni degli esperti, ma ritiene, proprio perché fonti legislative e percorsi negoziali vanno considerati in simbiosi, tutto il percorso di riforma della pubblica amministrazione deve avvenire nell’ambito di un serio confronto negoziale nei posti di lavoro.
Questo percorso deve essere caratterizzato da equilibrio e confronto diretto con tutti i diversi soggetti che vogliono cambiare la pubblica amministrazione e riqualificare la spesa pubblica.
Al riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica, considerati i numerosi quesiti pervenuti, ha pubblicato il testo di una nuova circolare la n. 11/2010 del 6 agosto 2010, in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti, con lo scopo di “fornire alcune indicazioni generali ai fini di un’omogenea applicazione della disposizione”.
La nuova circolare affronta questo delicato e sensibile argomento in modo schematico e molto articolato, entrando nel merito in particolare su: la finalità della norma, l’ambito soggettivo e oggettivo, l’ambito temporale di applicazione, la dichiarazione di notorietà dell’interessato e l’inosservanza delle norma.
I soggetti interessati
Tra le altre cose, viene chiarito che la semplice iscrizione del dirigente ad un sindacato e/o ad un partito politico non configura alcuna incompatibilità, che scatta invece quando il ruolo rivestito nell'organizzazione sindacale e/o politica di appartenenza implica funzioni direttive formalmente attribuite a qualsiasi livello: nazionale, regionale, provinciale o aziendale. Per far scattare il conflitto di interessi, precisa sempre la circolare, “sono richiesti la partecipazione alle scelte dell'organizzazione e lo svolgimento, come da statuto o da atto costitutivo, di compiti di reale impulso all’attività mediante la decisione, l’adozione e l’esternazione di atti gestionali”. Incompatibilità prevista anche per i componenti eletti delle Rsu poiché, secondo la circolare, sono eletti sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali.
Al riguardo sono messi sullo stesso piano chi ricopre un ruolo direttivo in un sindacato e/o in un partito con chi abbia o abbia avuto nei due anni precedenti “rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza” con le organizzazioni sindacali e/o politiche. Sempre la circolare chiarisce quali siano le collaborazioni che fanno scattare il divieto: sono quelle oggetto di lavoro autonomo, che si traducono in rapporti continuativi o di lavoro a progetto, e oggetto di lavoro subordinato, per la cui prestazione è previsto un compenso. Pertanto, non sono ritenute rilevanti eventuali collaborazioni a titolo gratuito.
La situazione di incompatibilità dovuta alla circostanza di rivestire una carica in organizzazione sindacale e/o in partiti politici e/o di avere collaborazioni continuative con le organizzazioni non è rimovibile, e resterà tale anche se l’interessato dovesse dimettersi dal sindacato e/o dal partito. Perché solo il decorso del tempo previsto (due anni) renderà possibile il conferimento dell'incarico nella pubblica amministrazione.
Le sanzioni applicate
Nel caso in cui dovesse emergere una situazione di incompatibilità, ferme restando le eventuali sanzioni per falsa dichiarazione (art. 76 del dpr 445/2000), l'amministrazione dovrà avviare il procedimento disciplinare che potrà concludersi con il licenziamento senza preavviso quando c'è stato un falso documentale. La responsabilità potrà estendersi anche al soggetto che ha conferito l'incarico il quale avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione ostativa, svolgendo i relativi accertamenti.
L’ambito di applicazione
La norma in esame si applica agli incarichi conferiti a partire dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009, ma solo nelle amministrazioni pubbliche dello stato. Per tutte le altre pubbliche amministrazioni, enti locali e regioni, la norma vale comunque come disposizione di principio per adeguare i relativi ordinamenti.
Ciò detto, occorre sottolineare ancora un aspetto molto importante che la stessa circolare, nell’individuare le “strutture deputate alla gestione del personale”, ha voluto precisare in modo chiaro e inequivocabile: quali sono gli uffici e servizi dove si applica tale incompatibilità. A tale proposito il termine “deputate” è da riferirsi ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la specifica competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione. Dunque, sono esclusi tutti gli altri servizi e uffici che, tra le altre competenze svolgono anche l’attività di gestione del personale assegnato (ad esempio: Direttori di dipartimento, di strutture complesse o semplici Segretari Generali ect…) e, in generale, le amministrazioni di dimensioni ridotte a cui fanno capo tutte le competenze di gestione, tra cui quella relativa al personale assegnato.
In sostanza, questa prescrizione di incompatibilità riguarda solamente le strutture del personale, siano esse di livello generale o non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali, compreso il potere di rappresentanza quale delegazione trattante per l’amministrazione eventualmente attribuito. Anzi, al fine di una applicazione più oggettiva e trasparente della norma la stessa circolare invita ciascuna amministrazione ad individuare, per mezzo del regolamento aziendale o altro atto amministrativo, uffici e servizi per le quali sussiste il regime della incompatibilità.
La nostra federazione conferma gli aspetti negativi della norma già rilevati nelle elaborazioni degli esperti, ma ritiene, proprio perché fonti legislative e percorsi negoziali vanno considerati in simbiosi, tutto il percorso di riforma della pubblica amministrazione deve avvenire nell’ambito di un serio confronto negoziale nei posti di lavoro.
Questo percorso deve essere caratterizzato da equilibrio e confronto diretto con tutti i diversi soggetti che vogliono cambiare la pubblica amministrazione e riqualificare la spesa pubblica.
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DETASSAZIONE 10% SETTORI PRIVATI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In merito all’argomento in oggetto vi ricordo che il decreto legge n. 93/2008 prevede delle misure fiscali di tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10%, esclusivamente per i dipendenti del settore privato (sanità privata, cooperative sociali, terzo settore ed enti privatizzati) delle somme percepite per prestazioni di lavoro notturno, lavoro straordinario e per i premi di produttività, ai sensi dell’art. 2. Tali misure, in prima istanza, erano state interpretate in modo riduttivo rispetto a una recente valutazione espressa al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in via definitiva interpretata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E dello scorso 17 agosto 2010 che ha fornito definitivi chiarimenti operativi e conformi per la corretta applicazione. Sempre la risoluzione della Agenzia delle Entrate chiarisce che il lavoratore turnista (ma anche non turnista) può usufruire dello speciale regime di tassazione, in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno qualora il turno ricada durante l’orario diurno, mentre lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario notturno. Il regime di tassazione agevolata introdotto per il secondo semestre dell’anno 2008 è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010. L’agevolazione fiscale si applica nei limiti e requisiti previsti dalla normativa: per un importo massimo di 3.000 euro per l’anno 2008 e di 6.000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore degli interessati titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un importo non superiore a 30.000 euro lordi per il 2007, a 35.000 euro lordi nell’anno 2008 e 35.000 euro lordi per il 2009. Pertanto alla luce di questa interpretazione autentica della norma i lavoratori dipendenti interessati che hanno versato sui compensi per prestazioni di lavoro notturno, lavoro straordinario e per i premi di produttività la tassazione ordinaria potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi, da subito, dell’istanza di rimborso. A tal fine il datore di lavoro dovrà certificare l’importo delle somme erogate negli anni passati a titolo di prestazioni di lavoro notturno, lavoro straordinario e per i premi di produttività sulle quali hanno applicato la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva sulla base della precedente interpretazione. Vi alleghiamo un volantino informativo da distribuire fra i lavoratori dei settori privati. ORGANIGRAMMA BENI CULTURALI Pubblichiamo, in allegato, il nuovo organigramma del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana - Strutture intermedie centrali e periferiche.
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