STABILIZZAZIONE PRECARI REGIONALI: CIRCOLARE N. 8/2010 - PUBBLICATA SULLA GURS N.37 DEL 20 AGOSTO 2010
Come preannunciato in data 15 Agosto u.s., sulla GURS n. 37 del 20 agosto 2010 è stata pubblicata la circolare dell’Assessorato Regionale delle Autonomi Locali e della Funzione Pubblica, con la quale vengono dettate le procedure relative alla stabilizzazione del personale non dirigente con contratto a tempo determinato della Regione Siciliana.
Gli interessati, entro il 20 settembre 2010 devono presentare istanza all’Ufficio Provinciale del Lavoro, con allegata la documentazione ivi prevista.
La mancata presentazione dell’istanza verrà interpretata come rinunzia alla stabilizzazione.
Per informazioni e assistenza rivolgersi alla Segreteria Provinciale della CISL FP.
La documentazione è disponibile sul sito www.fpcislmessina.it.
Gli interessati, entro il 20 settembre 2010 devono presentare istanza all’Ufficio Provinciale del Lavoro, con allegata la documentazione ivi prevista.
La mancata presentazione dell’istanza verrà interpretata come rinunzia alla stabilizzazione.
Per informazioni e assistenza rivolgersi alla Segreteria Provinciale della CISL FP.
La documentazione è disponibile sul sito www.fpcislmessina.it.
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STABILIZZAZIONE PRECARI REGIONALI Si informano i lavoratori interessati che l’Assessorato Regionale delle Autonomi Locali e della Funzione Pubblica, con circolare n 8 del 12.08.2010, (pubblicazione sulla GURS prevista per il prossimo 20 agosto), vengono definiti i tempi relativi alle procedure relative alla stabilizzazione del personale non dirigente con contratto a tempo determinato della Regione Siciliana. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS della citata circolare va presentata istanza all’Ufficio Provinciale del Lavoro, con allegata la documentazione ivi prevista. La mancata presentazione dell’istanza verrà interpretata rinunzia alla stabilizzazione. La CIL FP con il rientro dalla pausa estiva, attiverà ogni forma di assistenza ai lavoratori interessati in ordine a compilazione istanze, preparazione alle previste prove di idoneità pratico/attitudinali ed ogni altra informazione utile. Sul sito www.fpcislmessina.it viene pubblicata la circolare n. 8 del 12.08.2010 e relativi allegati. IMPUGNAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI: PARERE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 22 luglio scorso ha risposto ad un quesito posto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’applicabilità, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs.150/09, della procedura prevista dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 300/1970 alle controversie inerenti le sanzioni disciplinari irrorate nei confronti di dipendenti pubblici.
In proposito, la Funzione Pubblica ha evidenziato che il suddetto d. lgs. 150/09 ha introdotto rilevanti novità nella materia disciplinare relativa ai dipendenti pubblici, in particolare l’art. 68 ha sostituito l’art. 55 del d. lgs.n,165 del 2001 e l’art. 69 ha introdotto, nel corpo del medesimo decreto, i nuovi articoli da 55 bis a 55 sexies, mentre l’art.72 ha abrogato l’art.56. La riforma ha riguardato anche la disciplina delle procedure conciliative precontenziose e le impugnazioni delle sanzioni. Per quanto attiene l’aspetto delle procedure conciliative, il nuovo art. 55 ha sostituito il patteggiamento demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di regolare la conciliazione non obbligatoria, con il vincolo dell’esclusione delle ipotesi per le quali è prevista la sanzione del licenziamento. Sulle base delle considerazioni suesposte, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso l’avviso che dopo l’abrogazione dell’art. 56 del d.lgs.165/2001 non sia possibile ritenere vigente l’art. 7 dello statuto dei lavoratori, in virtù di un semplice rinvio generale contenuto nell’art. 2, comma 2, del sopra richiamato d.lgs.165/2001, alla “legge sui rapporti di lavoro subordinati nell’impresa,” in quanto nell’ambito delle nuove norme, che disciplinano la materia in maniera pressoché completa, il citato art. 7 non è mai richiamato. Pertanto, in mancanza di una chiara indicazione di legge non sembra possibile fare riferimento, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alla procedura del più volte richiamato art. 7 della legge 300/1970. Il parere espresso è supportato, altresì, dalla circostanza che in attuazione del criterio di delega è stata definitivamente eliminata la possibilità di ricorrere ai collegi arbitrali di disciplina. |












